|
STABILIMENTI BALNEARI
La
finanziaria 2007 (art.1-comma 251) prevede per i titolari delle
concessioni balneari “l’obbligo di consentire il libero e gratuito
accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante
l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”. La
finanziaria rimanda, inoltre, alle regioni e ai comuni il compito di
individuare “un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti
privati e gli arenili liberamente fruibili” e “le modalità e la
collocazione dei varchi necessari” al raggiungimento della battigia,
ossia la striscia di sabbia di 5 metri da dove arriva l’onda (art.1 –
comma 254).
|