


BANCHE
1. La banca non può non modificare unilateralmente le condizioni del contratto (tassi, prezzi, etc.) salvo i casi in cui sussista un giustificato motivo.
2) La banca è tenuta a comunicare per iscritto, con un preavviso di almeno 30 giorni, qualsiasi variazione contrattuale con modalità comprensibili, riportando la dicitura “proposta di modifica unilaterale del contratto”
3) dalla ricezione della proposta di modifica, il cliente ha 60 giorni di tempo per recedere dal contratto senza penalità e spese.
4) Laddove non venga rispettato questo iter e le condizioni risultino più sfavorevoli per il cliente, la proposta risulterà inefficace.
5) Le variazioni dei tassi di interesse potranno essere a seguito delle modifiche decise dalla Banca Centrale Europea (BCE) e la variazione dovrà riguardare sia il tasso attivo che il tasso passivo
6) In tutte le ipotesi di recesso dal contratto, il cliente potrà recedere senza penali e spese di chiusura.
ASSICURAZIONI RC AUTO
1) Nei preventivi e nelle polizze deve essere evidenziato il premio di tariffa, la provvigione dell’intermediario, lo sconto riconosciuto e la possibilità che altre compagnie riconoscano condizioni migliori. In questo modo il consumatore avrà la possibilità di orientarsi e scegliere tra diversa polizze.
2) Le compagnie non possono più avvalersi di agenti monomandatari in via esclusiva; vale a dire che l’agente di vendita non è più legato esclusivamente ad una sola compagnia assicuratrice.
3) Gli argomenti potranno offrire polizze di diverse compagnie e praticare gli sconti. E’ vietata, però l’imposizione di prezzi minimi e sconti massimi.
4) I contratti che prevedono disposizioni differenti dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro e non oltre il 1°gennaio 2008
5) A partire dal 1°gennaio 2007 entra in vigore il c.d. “indennizzo diretto” in caso di sinistri stradali, da cui siano derivati danni all’autovettura o piccole lesioni. L’utente potrà rivolgersi direttamente alla propria compagnia al fine di ottenere il risarcimento dei danni, mentre quest’ultima provvederà a liquidare il proprio cliente tempestivamente salvo poi rivelarsi nei confronti dell’impresa assicurativa del danneggiante. Sarà la stessa agenzia ad accertare, quantificare e liquidare il danno derivato dall’incidente. Il regolamento attuativo, all’art.150 stabilisce che le uniche spese accessorie, che per legge le assicurazioni saranno tenute a risarcire al cliente, sono unicamente quelle relative alla perizia del medico legale.
6) Sono esclusi gli onorari professionali stragiudiziali degli avvocati e delle agenzie specializzate; pertanto, laddove il cittadino decida di rivolgersi ad un legale dovrà sopportare i relativi costi.
COMPRAVENDITA AUTO, MOTORINI E BARCHE
1) Al fine di provvedere al passaggio di proprietà dei beni mobili registrati (auto, moto, barche, aerei, etc…), rimorchi e per la costruzione dei diritti di garanzia sui medesimi, non è più necessario rivolgersi ai notai.
2) Sarà sufficiente recarsi in Comune o agli Uffici competenti (ACI, agenzie di pratiche automobilistiche, motorizzazione) nonché allo Sportello Telematico dell’Automobilista che provvederà all’autentica della firma.
3) L’autentica deve essere eseguita lo stesso giorno in cui è richiesta, salvo motivato diniego.
4) Questa operazione, presso gli uffici su indicati, comporta il pagamento dei diritti di segreteria.
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